Torna alla legge

Art. 56

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale

La prescrizione decorre:

  1. dal giorno in cui l’autore ha commesso il reato;
  2. se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, dal giorno in cui è stato compiuto l’ultimo atto;
  3. se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.