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Art. 57

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. La pena si prescrive:
    1. in trent’anni, se si tratta di una pena detentiva a vita;
    2. in venticinque anni, se si tratta di una pena detentiva di dieci o più anni;
    3. in venti anni, se si tratta di una pena detentiva da cinque a meno di dieci anni;
    4. in quindici anni, se si tratta di una pena detentiva di oltre un anno ma inferiore a cinque anni;
    5. in cinque anni, se si tratta di un’altra pena.
  2. Il termine di prescrizione di una pena detentiva è sospeso:
    1. durante l’esecuzione ininterrotta di questa pena o di un’altra pena detentiva o misura eseguita immediatamente prima;
    2. nel caso di liberazione condizionale, durante il tempo di prova.
  3. La pena accessoria della degradazione è imprescrittibile.

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