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Art. 55

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. L’azione penale si prescrive:
    1. in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;
    2. in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;
    3. in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;
    4. in 7 anni, se la pena massima comminata è un’altra pena.1
  2. In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 156) e di reati secondo gli articoli 115, 117, 121, 153–155, 157 e 158 commessi su fanciulli minori di sedici anni, l’azione penale non si prescrive in nessun caso prima che la vittima abbia compiuto i venticinque anni.2
  3. Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.
  4. La prescrizione dell’azione penale in caso di atti sessuali con fanciulli (art. 156) e di reati secondo gli articoli 115–117, 121 e 153–155, commessi su fanciulli minori di sedici anni, è retta dai capoversi 1–3 se il reato è stato commesso prima dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 5 ottobre 20013e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 21 giu. 2013 (Prolungamento dei termini di prescrizione dell’azione penale), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4417;FF 2012 8119).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 16 giu. 2023 sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 27;FF 2018 2345; 2022 687,1011).

  3. RU 2002 2993,3146

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