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Art. 5

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. In tempo di guerra sono sottoposte al diritto penale militare, oltre alle persone contemplate negli articoli 3 e 4: 1.1 le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno dei reati seguenti:
    1. tradimento nei casi previsti dagli articoli 88, 90 e 91,
    2. spionaggio contro uno Stato estero (art. 93),
    3. incendio, esplosione, uso di materie esplosive, inondazione o scoscendimento, in quanto il colpevole commettendo detti reati distrugga cose che servono all’esercito (art. 160 cpv. 2, 160a, 161 n. 1 cpv. 3 e n. 2, 162 cpv. 3, 165 n. 1 cpv. 3 e n. 2),
    4. genocidio o crimini contro l’umanità (capo sesto della parte seconda), crimini di guerra (capo sestobisdella parte seconda e art. 139);
  2. i prigionieri di guerra, per i reati previsti nel presente Codice, compresi quelli che avessero commessi nella Svizzera o all’estero, durante la guerra e prima della loro cattura, contro lo Stato svizzero, l’esercito svizzero o persone appartenenti ad esso;
  3. i parlamentari nemici e coloro che li accompagnano, se abusano della loro posizione per commettere un reato;
  4. i civili internati su territori in guerra o occupati; 5.2 militari stranieri che si rendono colpevoli di genocidio, crimini contro l’umanità (capo sesto della parte seconda) o crimini di guerra (capo sestobisdella parte seconda e art. 139).
  5. Alle disposizioni di cui al capoverso 1 numeri 1 lettera d e 5 si applicano le disposizioni sulla punibilità dei superiori (art. 114a ).3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 18 giu. 2010sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigoredal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963;FF 2008 3293).

  2. Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 18 giu. 2010sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal1° gen. 2011 (RU 2010 4963;FF 2008 3293).

  3. Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 18 giu. 2010sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal1° gen. 2011 (RU 2010 4963;FF 2008 3293).

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