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Art. 6

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Le disposizioni applicabili in tempo di guerra possono essere messe in vigore dal Consiglio federale anche quando si verifichi un imminente pericolo di guerra per la Svizzera.
  2. Il decreto del Consiglio federale è immediatamente esecutorio. Va sottoposto il più presto possibile all’Assemblea federale; essa decide se debba essere mantenuto.

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