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Art. 4

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale

In caso di servizio attivo sono inoltre sottoposti al diritto penale militare su decisione del Consiglio federale ed entro i limiti da esso fissati:

  1. le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno dei reati seguenti: crimine o delitto contro una guardia militare (art. 65); usurpazione di potere (art. 69); tradimento militare (art. 87) o tradimento con la diffusione di notizie false (art. 89); atti di ostilità contro un belligerante o contro truppe straniere (art. 92); violazione di obblighi contrattuali (art. 97); attentati contro la sicurezza militare (art. 98–105 e 107); corruzione attiva (art. 141); gestione infedele (art. 144); liberazione di detenuti (art. 177);
  2. le persone di condizione civile che si rendono colpevoli degli atti previsti negli articoli 73, 78, 115–118, 121–123, 128, 129–131, 134–136, 149–151c , 160, 161–165 e 167–169 se questi atti sono diretti contro militari e autorità militari o concernono cose che servono all’esercito;
  3. le persone di condizione civile che commettono intenzionalmente gli atti previsti negli articoli 166, 169a , 170 e 171;
  4. gli internati militari di Stati belligeranti che appartengono alle forze armate di questi ultimi, alle loro milizie e ai loro corpi di volontari, compresi i movimenti di resistenza organizzati, i civili internati e i rifugiati assistiti dall’esercito;
  5. i funzionari, impiegati od operai dell’amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni, compresi quelli degli stabilimenti e delle officine militari, degli impianti e servizi d’interesse vitale come le forniture di acqua, le officine idrauliche, elettriche o di gas nonché gli ospedali.

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