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Art. 48

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Se l’imputato è assolto per incapacità o è condannato coll’ammissione della scemata imputabilità, il giudice può pronunciarne l’esclusione dall’esercito.
  2. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può revocare l’esclusione se i presupposti non esistono più.

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