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Art. 49

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Il giudice esclude dall’esercito il condannato a una pena detentiva di oltre tre anni o internato secondo l’articolo 64 del Codice penale svizzero1.
  2. Il giudice può escludere dall’esercito il condannato a un’altra pena.

Footnotes

  1. RS 311.0

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