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Art. 47

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Sono applicabili le disposizioni del Codice penale svizzero1sulle misure terapeutiche e sull’internamento (art. 56–65).
  2. L’autorità competente è quella del Cantone d’esecuzione.
  3. Le misure sono eseguite secondo il Codice penale svizzero.

Footnotes

  1. RS 311.0

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