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Art. 209

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. La decisione sul reclamo, se infligge arresti o una multa il cui importo è pari o superiore a 300 franchi, può essere impugnata dalla persona punita mediante ricorso disciplinare alla sezione del tribunale militare d’appello competente.
  2. Per i ricorsi disciplinari contro le decisioni su reclamo prese dal capo del DDPS è competente il Tribunale militare di cassazione.

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