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Art. 209a

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Il ricorso disciplinare dev’essere presentato per scritto.
  2. Durante il servizio, il termine di ricorso è di tre giorni. Il termine è di dieci giorni se la decisione oggetto del ricorso viene notificata fuori del servizio oppure meno di tre giorni prima del licenziamento dal servizio.
  3. Il ricorso disciplinare ha effetto sospensivo.

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