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Art. 208

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. L’autorità di reclamo procede, se del caso, a ulteriori indagini. Deve sentire o far sentire chi ha pronunciato la pena nonché chi ha presentato il reclamo. Le persone che hanno partecipato all’accertamento dei fatti conformemente all’articolo 200 capoverso 7 non possono partecipare alla procedura del reclamo disciplinare. Fuori del servizio, l’audizione a verbale può essere sostituita con una dichiarazione scritta.
  2. L’incolpato non può farsi rappresentare. Un consulente è ammesso se non ne risulta ritardata la procedura.
  3. La decisione sul reclamo non può aggravare la pena pronunciata. È possibile infliggere:
    1. un divieto d’uscita, una riprensione oppure una multa disciplinare invece di arresti;
    2. un divieto d’uscita o una riprensione invece di una multa;
    3. una riprensione invece di un divieto d’uscita.
  4. La decisione in merito a un reclamo presentato durante il servizio è notificata di regola entro tre giorni per scritto agli interessati, con l’indicazione dei motivi. Devono essere indicati il termine e l’autorità di ricorso.
  5. La procedura di reclamo è gratuita.

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