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Art. 182

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Chi detiene il potere disciplinare infligge una punizione disciplinare se non ritiene sufficiente ammonire ed esortare la persona che ha mancato.
  2. Il genere e la misura della pena sono determinate secondo il grado della colpa. Si deve tener conto dei moventi, delle condizioni personali e della condotta militare del colpevole.
  3. La privazione della libertà subita per un arresto provvisorio è computata nella pena degli arresti.
  4. Chi ha commesso più mancanze di disciplina è punito con un’unica pena complessiva.
  5. Non è ammissibile punire in modo unitario coloro che sono coinvolti nella stessa mancanza di disciplina (punizione collettiva) senza considerare i fattori individuali utili alla misura della pena; è pure inammissibile punire disciplinarmente più volte per una medesima infrazione.
  6. Se in una mancanza di disciplina sono coinvolti militari di diversi reparti, i rispettivi comandanti si consultano prima di decidere o proporre una pena.

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