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Art. 183

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Soggiace all’ordinamento disciplinare chi è sottoposto al diritto penale militare.
  2. La responsabilità disciplinare dei membri del Corpo delle guardie di confine si fonda sulle disposizioni della legge del 24 marzo 20001sul personale federale e dell’ordinanza del 3 luglio 20012sul personale federale nonché sulle prescrizioni del pertinente regolamento della Direzione generale delle dogane.

Footnotes

  1. RS 172.220.1

  2. RS 172.220.111.3

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