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Art. 181

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. È punibile soltanto chi, intenzionalmente o per negligenza, agisce in modo colpevole.
  2. Agisce intenzionalmente chi commette un’infrazione consapevolmente e volontariamente.
  3. Agisce per negligenza chi, per un’imprevidenza colpevole, non abbia scorto le conseguenze della sua azione o non ne abbia tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.
  4. Se la punibilità di un crimine, di un delitto o di una contravvenzione presuppone l’intenzionalità dell’autore, nemmeno la loro commissione colposa può essere punita in via disciplinare.

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