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Art. 171a

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Chiunque pubblicamente istiga a commettere un delitto implicante atti di violenza contro persone o cose o un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.1 1bis. La pubblica istigazione al genocidio (art. 108), da commettere in tutto o in parte in Svizzera, è punibile anche se l’istigazione avviene all’estero.2
  2. 3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345).

  2. Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 18 giu. 2010sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963;FF 2008 3293).

  3. Abrogato dalla cifraIn.2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345).

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