Torna alla legge

Art. 171

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l’esercizio di un’impresa pubblica di comunicazione, in modo particolare l’esercizio delle strade ferrate, delle poste, dei telegrafi o dei tele-foni,

chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l’esercizio di uno stabilimento o di un impianto che fornisce al pubblico acqua, luce, forza o calore,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2. La pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.