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Art. 171b

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:
    1. Genocidio (art. 108);
    2. Crimini contro l’umanità (art. 109);
    3. Crimini di guerra (art. 111–112d);
    4. Omicidio intenzionale (art. 115);
    5. Assassinio (art. 116);
    6. Lesioni gravi (art. 121);
    7. Rapina (art. 132);
    8. Sequestro di persona e rapimento (art. 151a );
    9. Presa d’ostaggio (art. 151c );
    10. 1 Sparizione forzata (art. 151d );
    11. Incendio intenzionale (art. 160).2
  2. Chi spontaneamente desista dal consumare un atto preparatorio iniziato è esente da pena.
  3. È parimente punibile chi commette gli atti preparatori all’estero, se i reati così preparati dovessero essere commessi in Svizzera. L’articolo 10 capoverso 2 è applicabile.3

Footnotes

  1. Introdotta dall’all. 2 n. 3 del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4687;FF 2014 417).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 18 giu. 2010sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal1° gen. 2011 (RU 2010 4963;FF 2008 3293).

  3. Nuovo testo del per. giusta la cifra II n. 2 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).

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