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Art. 143a

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Se la gravità del fatto e la colpa sono tanto lievi da rendere inappropriata l’inflizione di una pena, si prescinde dal rinvio a giudizio o dalla punizione.
  2. Non sono indebiti i vantaggi ammessi dalle norme in materia di rapporti di servizio e quelli di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali.

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