Chiunque domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, in considerazione dell’espletamento della sua attività di servizio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.1
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 della LF del 25 set. 2015 (Disposizioni penali sulla corruzione), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1287;FF 2014 3099). ↩
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