Torna alla legge

Art. 144

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Chiunque, in atti dell’amministrazione militare, in specie nelle operazioni concernenti il conteggio, la distribuzione od altro uso del soldo, delle derrate alimentari, dei foraggi, delle munizioni o d’altre cose che servono all’armata, lede gli interessi che egli deve tutelare, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
  2. Se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.1
  3. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.