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Art. 137

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Chiunque, senza fine di lucro, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
  2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

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