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Art. 137a

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando violenza contro una persona o minacciandola di un grave danno, la induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. …1
  2. Il colpevole è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se fa mestiere dell’estorsione o commette ripetutamente l’estorsione in danno della medesima persona.2
  3. Se il colpevole commette l’estorsione usando violenza contro una persona o minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale, la pena è quella comminata dall’articolo 132
  4. Se il colpevole minaccia di mettere3in pericolo la vita o l’integrità corporale di molte persone o di cagionare gravi danni a cose di grande interesse pubblico, la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno.

Footnotes

  1. Per. abrogato dalla cifra II n. 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).

  2. Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345).

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