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Art. 136

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Chiunque si fa ospitare o servire cibi o bibite in un esercizio pubblico alberghiero o di ristorazione o ottiene altre prestazioni e froda l’esercente della somma dovuta, è punito una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
  2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

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