Torna alla legge

Art. 135

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
  2. 1
  3. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
  4. La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa.2

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifraIn.2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.