Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha causato un danno considerevole o se, in tempo di guerra, ha per cattiveria o capriccio devastato la proprietà altrui.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345). ↩
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