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Art. 106

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Chiunque intenzionalmente pubblica o in altro modo fa conoscere o rende accessibili a persone non autorizzate atti, oggetti, disposizioni, procedimenti o fatti, che devono essere tenuti segreti nell’interesse della difesa nazionale o in virtù di obblighi contrattuali, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l’adempimento del mandato di parti essenziali dell’esercito, o indebitamente s’impossessa di tali atti o oggetti, li copia o riproduce, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.1
  2. In caso di servizio attivo la pena è una pena detentiva.
  3. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
  4. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1852 856;FF 1996 IV 449).

  2. Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037;FF 1977 II 1).

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