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Art. 107

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Chiunque intenzionalmente contravviene alle ordinanze pubblicate o agli ordini generali che il Consiglio federale, un Governo cantonale o altra autorità competente civile o militare ha emanato per la tutela degli interessi militari o della neutralità o nell’esercizio delle proprie attribuzioni di polizia,

chiunque intenzionalmente contravviene agli ordini speciali od avvisi emanati per la tutela degli interessi militari da un’autorità militare, da un militare o da un’autorità civile,

è punito, ove non sia applicabile un’altra disposizione penale, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2. Chiunque in tempo di guerra commette per negligenza un reato secondo il numero 1 primo comma, è punito con una pena pecuniaria. 3. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

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