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Art. 105

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Chiunque, usando violenza, minaccia od astuzia libera un internato od un prigioniero di guerra o gli presta aiuto nella evasione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
  2. Se il reato è commesso da un assembramento, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

I compartecipi che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose sono puniti con una pena detentiva da tre mesi a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.1

Footnotes

  1. Nuovo testo del secondo comma giusta la cifraIn.2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345).

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