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Art. 102

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale

Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, diffonde notizie che sa essere false, nell’intento di turbare o di intralciare le misure ordinate da autorità o da comandanti di truppe, d’incitare le truppe all’insubordinazione o di suscitare nel pubblico il timore o lo spavento, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.

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