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Art. 101

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Chiunque ingiuria pubblicamente un militare che si trova in servizio attivo è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
  2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
  3. Il colpevole può andare impunito qualora l’ingiuriato abbia dato egli stesso immediato motivo all’offesa col suo contegno sconveniente.

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