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Art. 103

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Chiunque intenzionalmente contraffà, altera, fa sparire o distrugge un ordine di marcia o di chiamata alle armi, un ordine di presentazione al reclutamento o un’istruzione diretta a persone obbligate al servizio militare,

chiunque fa uso di tali ordini od istruzioni contraffatti o alterati,

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pe-cuniaria. 2. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.

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