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Art. 279

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale

Chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, impedisce o turba un’assemblea, un’elezione od una votazione ordinata dalla costituzione o dalla legge,

chiunque impedisce od ostacola, con violenza o minaccia di grave danno, la raccolta o la consegna di firme per una domanda di referendum o d’iniziativa,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

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