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Art. 278

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale

Chiunque impedisce o disturba un militare nell’adempimento del proprio servizio, è punito con una pena pecuniaria.1

Footnotes

  1. Nuovo testo di parte del per. giusta la cifra II n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249;FF 2012 4181).

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