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Art. 280

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale

Chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, impedisce ad un elettore d’esercitare il diritto di voto o di firmare una domanda di referendum o d’iniziativa,

chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, costringe un elettore ad esercitare uno di questi diritti o ad esercitarlo in un senso determinato,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

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