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Art. 277

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale
  1. Chiunque intenzionalmente contraffà, altera, fa sparire o distrugge un ordine di marcia o di chiamata alle armi, un ordine di presentazione al reclutamento o un’istruzione diretta a persone obbligate al servizio militare,

chiunque fa uso di tali ordini od istruzioni contraffatti o alterati,

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2. La pena è una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.

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