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Art. 276

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale
  1. Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione,

chiunque incita una persona obbligata al servizio militare a commettere un reato siffatto,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2. La pena è una pena detentiva o pecuniaria se il colpevole ha provocato o incitato alla sedizione o al concerto per la sedizione.

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