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Art. 63

281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
  1. Ove l’aggiudicatario si trovi in mora col pagamento e le garanzie da esso prestate non possano venir liquidate subito senza promuovere esecuzione o causa, l’ufficio annullerà l’aggiudicazione e ordinerà senza indugio un nuovo incanto a stregua dell’articolo 143 capoverso 1 della LEF, a meno che tutti gli interessati (debitore, creditori pignoratizi perdenti, creditori istanti), consentano ad una proroga del termine del pagamento.1L’annullamento dell’aggiudicazione sarà iscritto a verbale (art. 61) e comunicato per iscritto all’aggiudicatario.
  2. Qualora il trapasso della proprietà sia già stato iscritto nel registro fondiario (art. 66 cpv. 3), l’ufficio informerà il registro fondiario dell’annullamento dell’aggiudicazione e lo incaricherà della cancellazione dell’iscrizione e delle relative annotazioni.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 4 dic. 1975, in vigore dal 1° apr. 1976 (RU 1976 164).

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