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Art. 64

281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
  1. Il nuovo incanto non dovrà aver luogo prima dello spirare del termine di un mese dal precedente.
  2. Nel bando, il nuovo incanto sarà espressamente designato come «nuovo incanto in seguito a mora dell’aggiudicatario nel pagamento del prezzo».
  3. Non si procederà ad una nuova stima del fondo nè all’ingiunzione di nuovi termini per l’insinuazione di pretese a stregua dell’articolo 138 capoverso 2 numero 3 della LEF.

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