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Art. 62

281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale

Qualora la vendita comprenda degli accessori assicurati collettivamente (art. 15 lett. c), l’ufficio ne informerà gli astanti all’inizio dell’incanto. Se gli oggetti assicurati vengono aggiudicati globalmente ad una sola persona, l’ufficio avviserà immediatamente l’assicuratore del trapasso della proprietà all’acquirente (art. 3 RPass1).

Footnotes

  1. RS 281.51

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