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Art. 61

281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
  1. L’incanto deve essere eseguito senza interruzione.
  2. Per ogni incanto sarà steso un processo verbale che farà seguito alle condizioni di vendita e sarà sottoscritto dall’ufficiale che ha proceduto all’incanto e dall’aggiudicatario.

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