Torna alla legge

Art. 11

281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
  1. Gli oggetti, che secondo l’uso del luogo sono considerati come parti costitutive od accessori del fondo, sono compresi senz’altro nel pignoramento senza che siano menzionati nel processo verbale.
  2. Gli oggetti invece che sono menzionati nel registro fondiario come accessori (art. 805 cpv. 2; 946 cpv. 2 CC1) o il cui carattere di accessorio sia dubbio, saranno iscritti come tali singolarmente nel verbale e singolarmente stimati. Se presso il registro fondiario trovasi un inventario degli accessori esatto e corrispondente agli oggetti esistenti, essi possono essere stimati e pignorati sommariamente per categorie riferendosi all’inventario.
  3. Se un interessato chiede che altri oggetti vengano iscritti nel verbale di pignoramento come accessori, l’ufficio è tenuto a far luogo alla domanda.
  4. Le contestazioni concernenti il carattere costitutivo od accessorio sono liquidate in occasione dell’appuramento dell’elenco degli oneri (art. 38 cpv. 2).2

Footnotes

  1. RS 210

  2. Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2900).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.