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Art. 12

281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
  1. Gli accessori d’un fondo possono essere pignorati separatamente soltanto col consenso del debitore e di tutti gli interessati secondo le risultanze dal registro fondiario (creditori pignoratizi, ecc.).
  2. Se gli accessori pignorati e realizzati separatamente erano annotati come tali nel registro fondiario, l’ufficio di esecuzione, eseguita la vendita, ne trasmetterà l’elenco all’ufficio del registro perché proceda alle necessarie cancellazioni.

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