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Art. 10

281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
  1. I fondi iscritti nel registro fondiario sotto altro nome che quello del debitore possono venir pignorati solo se il creditore renda verosimile:1
  2. che il debitore ne ha acquistata la proprietà (art. 656 cpv. 2 CC2) senza iscrizioni nel Registro fondiario (occupazione, successione, espropriazione, esecuzione forzata o sentenza);3
  3. o che in virtù del regime matrimoniale il fondo risponde per gli obblighi del debitore escusso;
  4. o che l’iscrizione è errata.
  5. In questi casi l’ufficio, appena eseguito il pignoramento, promuoverà la procedura di rivendicazione.4

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2900).

  2. RS 210

  3. Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2900).

  4. Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2900).

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