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Art. 3

281.41ODiCLegislation The Federal Courts1 apr 1923Fonte originale

La parte spettante al debitore in comunione sarà pignorata prima dei beni che sono pretesi da terzi, ma solo in mancanza di altri beni sufficienti e se il pignoramento dei redditi non basta per coprire il credito che forma oggetto dell’esecuzione.

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