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Art. 2

281.41ODiCLegislation The Federal Courts1 apr 1923Fonte originale
  1. L’ufficio di esecuzione del domicilio del debitore è competente per pignorare le parti o i redditi che al debitore spettano in una comunione, anche se i beni della comunione (mobili o stabili) sono posti, in tutto od in parte, in altro circondario.
  2. Se il debitore è domiciliato all’estero, è competente per pignorare le parti o i redditi spettantigli di una successione indivisa l’ufficio d’esecuzione dell’ultimo domicilio dell’ereditando. Se l’ultimo domicilio dell’ereditando non si trova in Svizzera ed è data la competenza in Svizzera ai sensi dell’articolo 87 della legge federale del 18 dicembre 19871sul diritto internazionale privato, è competente ogni ufficio d’esecuzione nel cui circondario si trovano beni della successione.2

Footnotes

  1. RS 291

  2. Introdotto dal n. I dell’O del 29 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2643).

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