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Art. 4

281.41ODiCLegislation The Federal Courts1 apr 1923Fonte originale

Anche ove dall’iscrizione nel registro fondiario risulti che al debitore spetta sul fondo, non una quota determinata in comproprietà, ma un diritto di proprietà comune, il creditore potrà chiedere il pignoramento della quota di comproprietà, sempreché renda verosimile che l’iscrizione è inesatta. Competente per questo pignoramento è l’ufficio del luogo in cui il fondo si trova (art. 23d del regolamento del 23 aprile 19201concernente la realizzazione forzata dei fondi). In questo caso l’ufficio assegnerà immediatamente al creditore un termine di 20 giorni (art. 108 LEF) per agire in giudizio contro gli altri proprietari comuni iscritti nel registro fondiario. Se il creditore lascia trascorrere infruttuosamente questo termine o se l’azione è respinta, il pignoramento della quota di comproprietà cade e l’ufficio pignorerà la parte che spetta al debitore nella comunione cui il fondo appartiene.

Footnotes

  1. RS 281.42

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