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Art. 23

281.32RUFLegislation The Federal Courts1 gen 1912Fonte originale

Agli uffici dei fallimenti è vietato:

  1. di mescolare il danaro appartenente all’ufficio con quello di loro privata proprietà, sia nei rapporti colla cassa dell’ufficio, sia nei rapporti colla Cassa dei depositi;
  2. ove essi coprano altre pubbliche cariche, di introdurre nel mastro o nel libro di cassa scritture non concernenti l’ufficio dei fallimenti, a meno che tali registrazioni siano fatte in colonne speciali;
  3. d’impiegare anche solo provvisoriamente il danaro proveniente da una massa per soddisfare gl’impegni di un’altra massa. Le anticipazioni personali fatte dall’ufficiale a favore d’una determinata massa, dovranno tosto essere da lui registrate come tali.

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