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Art. 22

281.32RUFLegislation The Federal Courts1 gen 1912Fonte originale
  1. L’ufficio ha l’obbligo di depositare alla Cassa dei depositi, al più tardi entro il quarto giorno dalla loro ricevuta, tutte le somme di qualche importanza, nonchè i titoli di credito e gli oggetti preziosi (art. 9 e 24 LEF). Esso può però trattenere il danaro necessario per far fronte ad imminenti spese. Il deposito del numerario deve effettuarsi anche se non vengono corrisposti interessi.
  2. In caso di rogatoria, l’ufficio richiesto deve trasmettere all’ufficio requirente il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi che gli sono affidati, subito dopo averli ricevuti.

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