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Art. 24

281.32RUFLegislation The Federal Courts1 gen 1912Fonte originale
  1. Per ogni fallimento e per ogni rogatoria l’ufficio terrà, fin dall’inizio delle operazioni, uno speciale conto particolareggiato delle tasse e spese dell’ufficio, quanto dei membri della delegazione dei creditori.
  2. I documenti giustificativi per gli sborsi (spese della massa) saranno numerati progressivamente per ordine di data, riuniti in un fascicolo e conservati insieme con gli altri atti del fallimento, dopo la sua chiusura.

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